Bonus Barriere Architettoniche: vengono esclusi i serramenti
Il settore edilizio è in tumulto in seguito alla recente modifica del famoso bonus del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che ora esclude i serramenti tra gli interventi ammissibili, limitandosi a scale, rampe, ascensori, servoscale e piattaforme elevatrici.
Il Decreto-Legge n.212 del 29 dicembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 30 dicembre 2023, in attesa di essere convertito in Legge.
L’esclusione dei serramenti dal bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche è stata una sorpresa per il settore, sia per la decisione in sé sia per la sua immediata applicazione, simile a quanto accaduto con il decreto del 16 febbraio, che ha eliminato lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Il dibattito attorno al Bonus Barriere Architettoniche ha coinvolto vari attori, dall’Agenzia delle Entrate alle associazioni di settore, alle aziende, tutte impegnate a interpretare e spiegare la legge per supportare i propri clienti. Tuttavia, ora questa discussione sembra inutile poiché i serramenti non possono più beneficiare del bonus.
Nonostante il decreto sia già in vigore, si spera che possano essere apportate modifiche durante il processo di conversione in Legge nelle prossime settimane, come richiesto da alcune associazioni. Bisognerà attendere per vedere gli sviluppi.
Per chi quindi per la sostituzione dei propri vecchi serramenti volesse usufruire di detrazioni fiscali ed incentivi si può comunque pensare a Bonus casa detto anche Bonus ristrutturazione edilizia Eco bonus detto anche “Riqualificazione Energetica” Ex 65%. Ma quali sono le differenze tra i due bonus?
Qual è la distinzione tra l’Ecobonus e il Bonus casa?
L’Ecobonus riguarda la detrazione fiscale per il risparmio energetico degli edifici, mentre il Bonus casa è incentrato sulla detrazione per interventi di ristrutturazione, anch’essa valida fino al 31 dicembre 2024 con un’aliquota del 50%.
Differenze tra detrazione Ecobonus e Bonus casa
Come accennato precedentemente, entrambe le detrazioni per gli interventi sugli infissi consentono uno sconto del 50% della spesa, distribuito su 10 anni.
Tuttavia, i due incentivi differiscono su vari aspetti. Innanzitutto, la detrazione massima è diversa:
– Bonus casa: fino a 96.000 euro. Dal 2025, salvo proroghe, il bonus tornerà alla misura originaria del 36% e con un tetto massimo di spesa detraibili di 48.000 euro per unità immobiliare.
– Ecobonus: fino a 60.000 euro
Inoltre, esiste un requisito termico minimo per poter accedere all’agevolazione fiscale. Nelle zone climatiche E (che comprendono la maggior parte dell’Italia), tale requisito corrisponde a:
– Bonus casa: 1,4 W/m2K
– Ecobonus: 1,3 W/m2K
Per quanto riguarda il Bonus casa, non è richiesto il valore termico se l’infisso è installato in un locale non riscaldato. Pertanto:
– Bonus casa: è possibile detrarre tutti gli infissi
– Ecobonus: è possibile detrarre solo gli infissi installati in un vano riscaldato (ad esempio, non è possibile detrarre la porta del garage). In conformità al Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, noto come “Requisiti tecnici”, gli interventi che accedono all’ecobonus (con aliquote del 50%, 65%, 70%, e 75%, ad eccezione del bonus unico dell’80% e dell’85% per interventi di efficienza energetica combinati con lavori sismici) avviati dopo il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.M.) devono rispettare non solo il limite massimo di spesa complessivo, ma anche i limiti di costo unitari.
Inoltre, i due bonus differiscono per quanto riguarda i beneficiari:
– Bonus casa: disponibile solo per le persone fisiche (privati) assoggettate all’Irpef.
– Ecobonus: disponibile sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche (aziende)
Infine, ci sono differenze nei permessi necessari per effettuare i lavori:
Per il Bonus Casa: nei casi specifici previsti, è necessario inviare all’Asl competente per il territorio una comunicazione contenente le seguenti informazioni: le generalità del committente dei lavori e la loro ubicazione, la natura dell’intervento da eseguire, i dati identificativi dell’impresa incaricata dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità per il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e la contribuzione, nonché la data di inizio dell’intervento di recupero. È importante notare che questa comunicazione non è richiesta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.
Per l’Ecobonus: Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale è necessario disporre dei seguenti documenti:
– Un’asseverazione firmata da un tecnico qualificato che attesti la conformità degli interventi eseguiti ai requisiti tecnici specifici previsti per ognuno di essi. In certi casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione fornita dai produttori dei materiali utilizzati;
– Un Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da un tecnico indipendente non coinvolto nei lavori, che riporti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Questo documento viene emesso dopo l’esecuzione degli interventi, anche se in alcuni casi potrebbe non essere richiesto;
– Una scheda descrittiva dettagliata degli interventi effettuati.
Per gli interventi che implicano il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili, è obbligatorio inviare all’Enea tutte le informazioni relative ai lavori eseguiti. Tale comunicazione deve essere completata entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori, tramite il sito web https://bonusfiscali.enea.it/.
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